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Progresso
tecnico vuol dire il più delle volte sicurezza e questo sicuramente
quando si parla di trasporti. Ma progresso tecnico può voler
dire anche gite fuori programma nella pianura veneta dalle parti
del Tagliamento …
È così accaduto, in base a quanto riportato dal quotidiano
Repubblica del 13 ottobre 1996, che alla stazione di Venezia Mestre
il treno espresso 844 proveniente da Napoli e diretto a Udine fosse
invece instradato verso Trieste.
Il treno, dopo aver
percorso (inutilmente) circa venti chilometri fino alla stazione
di Quarto d’Altino, era costretto a fare manovra, tornare indietro
e riprendere la strada, o meglio il binario, giusto e con un bel
po’ di ritardo.
Colpa dell’operatore della sala comandi che dirige elettronicamente
gli scambi della stazione di Mestre, il quale, chissà, complice
forse l’orario ampiamente antimeridiano (le 6.35), ha premuto per
errore il tasto Trieste invece che Udine. E così il treno
ha sbagliato clamorosamente strada, peraltro — spiegano le F.S.
e non vi è motivo per non crederci — in condizioni di totale
sicurezza.
Forse la colpa non è solo dell’addetto alla sala comandi,
visto che il macchinista del convoglio è reso consapevole
dell’itinerario da percorrere dal segnale luminoso che si accende
al di sotto del semaforo quando indica via libera e nella specie,
quindi, il macchinista poteva presumibilmente chiedere ragione dell’inaspettato
mutamento di itinerario, ma non è comunque il caso di addentrarsi
nei complicati meandri dei regolamenti di servizio.
Piuttosto, dal punto di vista dei passeggeri,
che hanno dovuto subire un disagio per l’accaduto, non è
ricavabile alcunché di interessante dalle Condizioni riportate
nell’Orario generale, se non il fatto che non è addebitabile
agli utenti (ci mancherebbe altro) il pagamento del percorso suppletivo,
non trattandosi certamente di mutamento di itinerario dovuto a interruzione
della linea e di cui i passeggeri siano stati adeguatamente informati.
Viene allora da chiedersi, e forse non solo a titolo provocatorio,
se non si renda applicabile in via analogica il disposto dell’art.
403, secondo comma, c. nav., il quale prevede per il trasporto marittimo,
in caso di mutamento di itinerario, la possibilità per il
passeggero di chiedere la risoluzione del contratto quando il mutamento
di itinerario arrechi pregiudizio ai suoi interessi.
Per ora non ci resta che qualche legittimo e romantico rimpianto
del tempo andato e dei ricordi d’infanzia e quindi delle vecchie
sale comando con le grosse leve elettro-idrauliche o ancor più
dei manovratori che con la loro bicicletta si recavano ad azionare
gli scambi, a mano, anche al buio e sotto la pioggia.
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